Navigando nel web ci siamo imbattuti nell'articolo che segue. L'autore focalizza uno degli aspetti relativi alla legittimità degli ordini cavallereschi, chiaramente nella contrapposizione di due alternative specifiche: quella Sovrana e Statuale della Chiesa Cattolica e quella di una Associazione privata che, seppur riconosciuta in alcuni ambiti internazionali, rimane sempre una organizzazione privata senza nessun peso giuridico impositivo. In ogni caso, dal nostro punto di vista, qualora ci fosse da determinare una qualche legittimità o meno, sarebbe maggiormente opportuno rivolgersi ai Giudici, ovvero a dei Tribunali, che farebbero certamente delle ulteriori valutazioni dei diritti attivi e passivi, considererebbero la giurisprudenza di merito, stabilirebbero i reali carichi ereditari individuali, etc. Questo l'Articolo in questione che merita essere preso in considerazione:

"Da molti decenni si dibatte, anche aspramente, non tanto sulla legittimità degli ordini cavallereschi in sé (ogni ordine è legittimo per i suoi aderenti) ma sugli “organismi” che ne dichiarano la legittimità. La necessità di questi “organismi” deriva dal fatto che l’Uomo ha bisogno di certezze e, pertanto, sapere se un Ordine è legittimo o meno è molto importante di fronte anche al “.. sorgere di pretesi Ordini cavallereschi ad opera di iniziative private, che hanno il fine di sostituirsi alle forme legittime di onorificenze cavalleresche1”.

Attualmente il “giudizio di legittimità” è esercitato da due “organismi”:

  1. dalla Santa Sede

  1. dalla Commissione internazionale permanente per lo studio degli ordini cavallereschi (ICOC)2.

La Santa Sede si è espressa, più volte, (la prima nel 1935), attraverso il proprio giornale L’Osservatore Romano, o attraverso note della Segreteria di Stato, sul “riconoscimento di legittimità” di molti Ordini dichiarandone, di moltissimi, il “non riconoscimento” (ma non la illegittimità).

La Santa Sede, ufficialmente, si esprime solo attraverso la sua Gazzetta Ufficiale e cioè gli Acta Apostolicae Sedis mentre lascia al suo giornale di informazione il compito di esternare il proprio pensiero senza che però, esso, sia elevato a livello di statuizione normativa. Esprime, dunque, un’opinione che non entrerà nella raccolta delle norme vaticane. Questo fatto non è ininfluente per quanto segue.

A proposito degli ordini Cavallereschi la Santa Sede, dopo il 1935, non riconosce molti Ordini Equestri poiché non è “…in grado di garantire la legittimità storica e giuridica di altri ordini cavallereschi al di fuori del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme” .

Tale principio viene ribadito anche recentemente: “La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all’atteggiamento della Santa Sede nei confronti degli Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato (è molto significativo questo “pubblicato” per i motivi detti di non statuizione delle proprie opinioni, n.d.r): oltre ai propri Ordini Equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta e l’Ordine Equestre del Santo

 

1’Osservatore Romano del 21 marzo 1952

2 http://www.icocregister.org

Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito. Tutti gli altri Ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali – non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi”3

 

La Santa Sede non delegittima alcun Ordine in quanto non riconoscerne alcuni non significa che essi siano illegittimi4, significa soltanto che essa non può farsi garante della loro legittimità storica e, pertanto, stabilisce solo quali Ordini siano titolari di un diritto ad un trattamento di attenzione da parte sua. Si fa garante solo degli Ordini fondati dalla Sede Apostolica (di collazione diretta del romano Pontefice) e di altri due ordini, quello del Santo Sepolcro (di subcollazione o semindipendente) e quello del Sovrano Ordine di Malta. Se avesse voluto delegittimare un ordine, lo avrebbe fatto attraverso una norma esplicita contenuta negli Acta Apostolicae Sedis affermando che il non riconoscimento è la naturale conseguenza di una illegittimità storica che avrebbe dovuto essere dimostrata. Informa, invece, che non può farsi garante della sua legittimità storica e giuridica, della sua finalità e del suo sistema organizzativo.

Da questa posizione ribadita dalla Segreteria di Stato si è fatto derivare, da taluni, anche il divieto per i parroci di mettere a disposizione chiese o cappelle per gli Ordini non riconosciuti dalla Santa Sede. Non esiste alcun divieto. La Santa Sede non ritiene appropriato l'uso di tali edifici da parte degli Ordini cavallereschi non riconosciuti semplicemente perché tale uso non risponde a criteri di convenienza.

Eppure, a detta di molti, la Santa Sede è la sola istituzione che può decidere sulla legittimità di un Ordine nato all'interno della cattolicità soprattutto con Bolle papali di approvazione o di fondazione. Non facendolo, o rinuncia ad una sua prerogativa

 

 

3Zenit.org, Città del Vaticano, martedì, 16 ottobre 2012. Nella nota, diffusa questa mattina dalla Sala Stampa vaticana, la Segreteria di Stato "ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato", ovvero che:

"Oltre ai propri Ordini Equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d'Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta — ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta — e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito".

Dunque, si legge ancora nel documento: "Tutti gli altri Ordini — di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali — non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi".

Ancora una precisazione in conclusione del comunicato: "Ad evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell'uso indebito di luoghi sacri, e ad impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l'uso delle chiese e cappelle per le cosiddette 'cerimonie di investitura'".

4La Santa Sede, per esempio, nei suoi comunicati non fa menzione di quegli ordini cosiddetti Dinastici o Familiari, così come non contempla nel detto riconoscimento, ovviamente, tutti quegli ordini cavallereschi nazionali dei vari Stati sovrani. Non sono riconosciuti ma lascia ad altri la decisione della loro legittimità.

 

ammettendo, implicitamente, che possono esservi altre organizzazioni autorizzate a farlo o giuridicamente, secondo il diritto canonico, non esistono le condizioni per farlo.5

A me sembra che la Santa Sede abbracci questa seconda ipotesi soprattutto per quanto riguarda gli ordini equestri prendendo atto di un mutamento avvenuto: le Crociate non si fanno più da secoli per cui gli attuali ordini equestri hanno perduto la primitiva peculiarità.

La Santa Sede ricorda chiaramente su L’Osservatore Romano del 15-16 aprile 1935 che : "… Non tutti sono tenuti a sapere che gli antichi Ordini cavallereschi erano dei veri e propri Ordini religiosi, dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, come ogni altro Ordine religioso, e costituiti da professi che emettevano i voti sacri prescritti dalle Regole, e godevano i redditi dei benefici ecclesiastici di cui erano investiti. Ma questi antichi Ordini non hanno di comune se non il loro antico titolo (quando questo è stato conservato) con le moderne decorazioni Equestri, le quali per una completa trasformazione giuridica del primitivo istituto possono sussistere in quanto un Sovrano o Capo di Stato nei limiti della propria giurisdizione dà ad esse la legittima consistenza civile…"

Una prima osservazione: la Santa Sede si occupa esclusivamente degli ordini fondati o riconosciuti con proprie bolle ma che avendo esaurito la loro funzione sono ritenuti, ora, vuoti di contenuti religiosi seppur conservino le Decorazioni Equestri. Viene, dunque, affermato il principio di laicità degli ordini, un tempo religiosi, che molti puristi mettono in discussione in quanto affermano che un ordine stabilito da una bolla papale può essere laicizzato solo con altrettanta bolla papale. Non posso pensare che la Santa Sede non sapesse di incorrere in errore con le osservazioni sopra riportate.

La seconda osservazione è relativa al fatto che con Sovrano e Capo di Stato la Santa Sede individua inequivocabilmente il Sovrano regnante o il Presidente della Repubblica in carica al momento della concessione della “consistenza civile” all’ordine vuoto di contenuto.

Se possono sussistere le Decorazione Equestri che hanno ricevuto consistenza civile significa che la Santa Sede prende atto della loro esistenza e non le considera illegittime. Ciò comporta presumere l'istituzione di due gradi di riconoscimento: i “riconosciuti pienamente” e i “sussistenti non riconosciuti ma non illegittimi”

Ricordiamoci, inoltre, che la Santa Sede si trova, a volte, in condizioni di grande disagio ad esprimere giudizi su un ordine se si considerano le politiche legate alle bolle pontificie di riconoscimento o di istituzione. Spesso preferisce tacere a causa di atti e fatti pontifici che si sono susseguiti avendo ad oggetto il medesimo ordine cavalleresco. Nella storia della Chiesa, è frequente che ciò che ha riconosciuto un papa venga disconosciuto da un altro papa. Spesso il diritto canonico si è scontrato con il diritto civile e alcune volte ha prevalso e l'uno, altre volte l'altro. E' la logica della politica di cui la Santa Sede non è immune quindi meglio non pronunciarsi anche per non mettere in evidenza la discontinuità di atteggiamenti e comportamenti che, secondo i canoni, non può esistere nella Chiesa Cattolica.

5 Non è possibile dichiarare illegi7ma o falsa una associazione cavalleresca, anche se nata oggi, che sia stata regolarmente cos?tuita con a@o notarile o secondo le leggi di un determinato paese.

 

Esiste un altro organismo che mette giudizi di “legittima” suglii Ordini.

Si tratta della Commissione internazionale permanente per lo studio degli ordini cavallereschi - ICOC6.

L'ICOC redige un Registro, aggiornato ogni anno, dove inserisce gli Ordini che sono da essa stessa dichiarati legittimi secondo una serie di parametri stabiliti dalla Commmissione7. Il Registro è relativo solo agli ordini principalmente di area cattolica ed europea occidentale.

Che cos'è l'ICOC? Riporto alcune definizioni riprese nel suo sito ufficiale8.

...The Commission is a private body, the worth of whose decisions depends upon the qualifications and scholarly reputation of its component members...

...The seriousness of the Commission is demonstrated by the requirement that Members not “be part of or participate in meetings organised by self-styled Chivalric Orders, award systems, noble corporations, or dubious nobiliary bodies, or hold ecclesiastical decorations etc, not listed in the ICOC Register.

...The decisions arrived at by the ICOC since its inception have been thoroughly reviewed and a number of bodies included in those lists published subsequent to the original 1964 Register have been removed and will not be included in the future. The 1964 Register has thus been corrected and modified.

...The Register is not closed, nor final, and will always be reviewed in the light of new evidence or changing circumstances. Moreover, the Commission welcomes open discussions on subjects between members with differing points of view, as this will assist the process of arriving at a sensible and reasoned conclusion...”

Alcune riflessioni:

  1. ICOC è una associazione privata, come ve ne sono molte, e fa derivare la sua autorevolezza dalla reputazione dei suoi membri. La serietà della Commissione è fondata sul fatto che i suoi membri non fanno parte o non partecipano agli incontri organizzati da

 

6 La Commissione Internazionale per lo studio degli Ordini Cavallereschi fu fondata al V Congresso Internazionale di Scienze Genealogica ed Araldica, durante la sua riunione in Stoccolma dal 21 al 28 agosto 1960.

7 Il VI Congresso Internazionale ICOC, si svolse ad Edimburgo dall’8 al 14 settembre 1962. Il 14 settembre la Commissione preparò il suo rapporto sui principi implicati nel valutare la validità degli Ordini di Cavalleria e questi vennero accettati dal Congresso. In aggiunta fu all’unanimità deciso in sessione plenaria che la Commissione Internazionale sarebbe divenuta un corpo autonomo permanente nei seguenti termini: “dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il lavoro della Commissione per gli Ordini di Cavalleria e del suo Presidente Barone Monti della Corte, il Congresso ritiene opportuno che, pienamente autonoma, la Commissione stessa prosegua in futuro i suoi lavori con carattere permanente, applicando, nella pienezza della propria responsabilità, i princìpi sviluppati nel rapporto presentato al Congresso.

8 http://www.icocregister.org

 

quegli ordini che non sono compresi nel Registro ICOC e che sono stati giudicati illegittimi dall'ICOC stesso. Non credo vi sia bisogno di commenti.

  1. Durante una revisione del Registro ( il riferimento è al primo registro del 1964, n.d.r), alcuni Ordini inseriti vennero dichiarati illegittimi e quindi tolti dal Registro e “...non vi saranno inclusi nel futuro.”

Questa ultima affermazione potrebbe sembra una contraddizione con quanto viene successivamente detto e cioè che il Registro “...non è chiuso né considerato finale e sarà sempre revisionato alla luce di nuove evidenze o di cambiate circostanze.”

Ma la contraddizione è solo apparente perché, poi, si afferma che “...la Commissione accoglie volentieri, sugli argomenti trattati, discussioni franche fra i membri con differenti punti di vista...” Ancora una volta si riafferma l’autoreferenzialità dell’ICOC.

Sono solo i membri della Commissione che hanno il diritto di ammissione alla discussione, mentre chi non è membro della Commissione non ha diritto né di parola né di difesa.

Infine è interessante analizzare quanto il presidente ICOC scrive sul suo sito9:

 

Il pensiero ufficiale della Santa Sede sulla materia cavalleresca è chiaro e non può dar adito a dubbi di nessun genere; per i distratti ricordo che lo si può leggere in tutte le edizioni del Registro Internazionale degli Ordini Cavallereschi pubblicate da quando ne ho assunto la presidenza. Qui citerò quanto ancora la Santa Sede precisava su L’Osservatore Romano del 1° dicembre 1976: "… Siamo autorizzati a ripetere le chiarificazioni al riguardo precedentemente pubblicate su L’Osservatore Romano. La Santa Sede, in aggiunta ai suoi propri Ordini Equestri, riconosce solamente due Ordini cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, denominato Ordine di Malta, e l’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nessun altro Ordine, sia esso istituito nuovamente o derivante da un Ordine medievale avente lo stesso nome, gode tale riconoscimento, poiché la Santa Sede non è in una posizione per garantire la sua legittimità storica e giuridica…"; Infine voglio ancora rammentare che il 27 aprile 2004 la Segreteria di Stato - prima sezione affari generali con protocollo n. 555477 scriveva alle Missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede: "… È costume che durante le cerimonie ufficiali, i Diplomatici accreditati sfoggino, oltre alle decorazioni ufficiali e agli Ordini nazionali, le insegne di Ordini equestri riconosciuti dalla Santa Sede, che, come si sa sono solamente in numero di due: il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La pratica vuole che i Diplomatici accreditati si astengano dall’aderire a degli Ordini equestri che non sono legati alla Santa Sede, anche se essi sono dedicati a dei santi o hanno dei titoli religiosi. Secondo la medesima tradizione, le alte personalità membri del Governo, durante la loro presenza a Roma per delle Udienze pontificie, non accetteranno distinzioni onorifiche di Ordini che non sono riconosciuti dalla Santa Sede…". Dunque non ci sono dubbi su quale sia la posizione ufficiale della Santa Sede che afferma chiaramente di non essere in grado di garantire la legittimità storica e giuridica di altri ordini cavallereschi al di fuori del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ma che tuttavia nel 1935 (in una situazione storico-politica ben diversa dalla nostra) dava valore a quelle decorazioni equestri che avevano mantenuto l’antico nome dell’Ordine Cavalleresco, e che per una completa trasformazione giuridica potevano sussistere "… in quanto un Sovrano o Capo di Stato nei limiti della propria giurisdizione dà ad esse la legittima consistenza civile…" Credo che per avere le idee chiare sull’argomento basti leggere con spirito pragmatico quanto esposto su quelle istituzioni che continuarono la loro esistenza - senza l’appoggio della Santa Sede - in Stati che oggi non esistono più avendo fatto il loro tempo. E allora? Oggi dobbiamo avere il coraggio di essere corretti affermando che gli Ordini Cavallereschi sono solo il SMOM e il Santo Sepolcro, mentre le Onorificenze e le Decorazioni sono tutti i sistemi premiali provenienti dalle autorità di uno Stato o dalle sue istituzioni (non tutte le nazioni hanno la stessa struttura amministrativa); e infine dobbiamo considerare quelle importanti reliquie del passato che fanno parte della nostra storia e che noi chiamiamo - spesso anche errando - Ordini Dinastici o di Famiglia come qualcosa da tutelare, rinvigorire, rispettare, ma attribuendo loro un valore unicamente morale (anche se diverso da quello di un tempo) nel ricordo dei nostri antenati che hanno creduto e combattuto per quegli ideali oggi non più attuali; in fondo - come tante volte ho già scritto - è proprio grazie a

9http://www.icocregister.org, cit.

tali istituzioni una volta connesse alla cavalleria, che potremmo trovare una valida soluzione per fare del bene all’umanità che soffre in ogni parte del mondo”.

 

Alcune considerazioni:

  1. vi è una parte, nello scritto, in cui si richiamano le disposizioni dello stato Italiano in materia di decorazioni e insigne che non viene discusso in questo articolo perchè appartiene ad altre riflessioni, quelle relative ai Trattati Lateranensi sottoscritti tra la Repubblica Italiana e Santa Sede.

  2. vi è un'altra parte in cui il presidente ICOC riafferma quanto detto da l'Osservatore Romano nel 1935 quando distingue gli Ordini Cavallereschi, ormai estinti, dalle Onorificenze e Decorazioni (che), continua il presidente, “...sono tutti i sistemi premiali provenienti dalle autorità di uno Stato o dalle sue istituzioni (quindi laiche, n.d.r.) e prosegue affermando che “...dobbiamo considerare quelle importanti reliquie del passato (le Onorificenze e Decorazioni, n.d.r.) che fanno parte della nostra storia e che noi chiamiamo - spesso anche errando - Ordini Dinastici o di Famiglia (nel Registro ICOC vi sono le distinzioni non per Onorificenze e Decorazioni ma per Ordini Dinastici o di Famiglia, n.d.r.) come qualcosa da tutelare, rinvigorire, rispettare, ma attribuendo loro un valore unicamente morale (anche se diverso da quello di un tempo) nel ricordo dei nostri antenati che hanno creduto e combattuto per quegli ideali oggi non più attuali”.

ICOC afferma di riconoscere pienamente quanto dichiarato dalla Santa Sede ma poi si pone in concorrenza con la medesima. La Santa Sede tutela solo quegli ordini che ha più volte dichiarato di tutelare, riconoscendosi incapace di farsi garante per tutti gli altri. ICOC si fa garante di questi ultimi (impropriamente chiamati ordini, n.d.r.) e dichiara la legittimità di quegli ordini che hanno ricevuto “consistenza civile” riempiendoli anche di quei contenuti che la Santa Sede aveva dichiarato non più esistenti. La contraddizione è palese. Non dichiara, comunque, la legittimità di tutti gli ordini non riconosciuti dalla Santa Seda ma solo di quelli che vengono dichiarati legittimi in base ai criteri e alle consapevolezze dei membri “autorevoli” di ICOC stesso.

Se ICOC si fosse attenuto allo spirito e alla lettera del testo vaticano si sarebbe reso conto della sua non necessità per esprimere “giudizi di legittimità” essendo sufficiente quanto detto dalla Santa Sede: solo lo Stato o il Sovrano “ nei limiti della propria giurisdizione” sono autorizzati ad emettere giudizi di legittimità in quanto entro quei limiti danno consistenza alle Decorazioni Equestri.

Concludendo, la Santa Sede da una parte, e realisticamente, affronta il problema degli ordini cavallereschi riconoscendo la sua non competenza sulla stragrande maggioranza dei medesimi in quanto divenuti altra cosa rispetto a quelli primitivi, dall'altra non fa altro che dichiararsi neutrale relativamente a giurisdizioni che non gli appartengono qualora quegli antichi ordini fossero stati dotati di consistenza giuridica da parte di stati dimostrando , così, un alto grado di sensibilità non ingerendosi negli affari altrui.

Per quanto riguarda le Onorificenze e le Decorazioni degli Stati sovrani (Repubbliche o Monarchie) esse sono legittime in quanto dichiarate tali dallo Stato stesso senza bisogno di “agenzie”.

Si obietterà che moltissimi sovrani, una volta regnanti, oggi non regnano più e che rimangono solo le loro famiglie. Se si parte dall'assunto che Onorificenze e Decorazioni sono di proprietà del sovrano, in quanto da lui hanno ricevuto consistenza civile, e, se non da lui private di tale consistenza, sono trasmissibili alla sua famiglia, saranno le famiglie a deciderne la legittimità e a farsene garanti visto che la Sede Apostolica non potendo farsi “... garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi” non emette alcun giudizio di valore sugli ordini se non su quelli da essa espressamente citati.

Vorrei concludere queste riflessioni affermando che molto spesso si creano organismi non tanto perchè sono necessari oggettivamente ma in quanto sono desiderabili da chi non ha la certezza di essere nel giusto e aspira che qualcuno esterno a lui gli dica se è nel giusto o meno ed è così che qualcuno accoglie sempre questo desiderio e si costituisce in autorità. La storia è piena di simili processi.

 

(Elio Satti)

da: http://www.oslj-italia.it/images/SantaSede_ICOC_leg..pdf