World Confederation,

  • Benedizione di S.S. Papa Francesco al S.O.

    Sua Santità Francesco

    Saluta con affetto i distinti dirigenti ed i membri inseriti del "Sovrano Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme" mentre eleva la preghiera di profonda gratitudine al Signore per la loro opera meritoria che realizzano a sollievo nell'assistenza sanitaria e sociale in favore della società; e li stimola a continuare con tanti meritori obiettivi.

    Ugualmente, per intercessione della Beata Vergine Maria chiede all'Altissimo che i membri di questa prestigiosa entità prosieguano aiutando quanti lo necessitano. 

    Come conferma di questi ferventi voti, a loro impartisce con benevolenza la implorata benedizione Apostolica.

  • Cavalieri non attivi all'anno 2015

    Elenco delle Nobil Donne, dei Dignitari e dei Cavalieri in “SONNO”, ovvero tornati alla “Casa del Padre”, successivamente l’anno 2010 fino al 2015.

    Questa pagina riporta l’elenco nominativo delle Nobildonne, dei Dignitari e dei Cavalieri che sono stati posti in “sonno” (o defunti) dall’anno 2000 al 2015. 

  • Cenni di Storia del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme *World Confederation*

     

    La storia del S.O.S.J.J., da oltre 900, anni riempie libri, enciclopedie, manoscritti, ed ogni forma di veicolo che è stato possibile tramandare, raffigurare, costruire, etc. Se volessimo poi pretendere di “fare” la Storia del Sovrano Ordine, potremmo sembrare almeno dei presuntuosi, quindi ci limiteremo a dare qualche “flash” conoscitivo che ci riguarda ed in particolare offrire dati certi ed inoppugnabili circa le nostre origini “post” 1798, la continuità storica ai nostri giorni, secondo statuti e norme “ante 1798”, e via dicendo.

     

    Cenni Storici,

    Nell’anno mille Gerusalemme è occupata dai Saraceni. Un gruppo di filantropi navigatori amalfitani, intorno all’anno1020-1025, ottiene dal Califfo Dehara Ladimellah la concessione per la costruzione a Gerusalemme di un quartiere dotato sopratutto di un “hospitale” per i malati ed i pellegrini, spesso vittime di violenze, rapine e persecuzioni. Nel corso degli anni, la comunità si accresce fino a diventare una vera e propria casa di accoglienza dove  “i monaci ospedalieri”, a Gerusalemme, curano ed accolgono tutti i pellegrini, di ogni colore, razza e religione. In quegli anni, proprio nei luoghi di preghiera e di pellegrinaggio, i predoni attaccavano i viandanti, per cui i monaci, per portare soccorso alle vittime delle ruberie e non essere loro stessi presi di mira dai banditi, furono costretti ad imparare l’uso delle armi, divenendo essi stessi “monaci guerrieri” alla difesa dei deboli, dei poveri, degli afflitti, degli orfani, delle vedove.

    Gli amalfitani rimangono vicini all’ “Hospitale” di Gerusalemme che, nel frattempo, viene gestita dai Benedettini ed in particolare da Fra Gerardo Sasso (a tal proposito sono discordi i riscontri storici,  alcuni come G.G. Napione lo identificano in Gerardo da Tonco (o Gerard Tum), feudatario astigiano partito per la prima crociata, altri, come l’amalfitano Giuseppe Gargano, appunto in Gerardo de Sasso con casa paterna in Scala, nell'attuale borgo del Monastero, (Amalfi del Monte)). Costituita la Confraternita di San Giovanni, Fra Gerardo diviene il primo Gran Maestro dei “monaci in armi” che appoggiano i Crociati e combattono al loro fianco. Nel 1099, alla fine della 1ª Crociata (1095-1099), Godoffredo di Buglione riconquista Gerusalemme, l’anno successivo dopo la sua morte, il fratello Baldovino diventa il primo Re di Gerusalemme,

    La “Sacra Domus” vive il suo momento più esaltante e certo, inizia a svolgere una azione di supporto non solo ai commercianti ed ai pellegrini, ma a quella Confraternita di “frates” che intanto si allarga a macchia d’olio in tutti i luoghi santi. Essa, che assume caratteristiche ed istituzioni proprie, inizia ad operare a favore dei Crociati. In virtù della bolla pontificia del 15 Febbraio, 1113, e seguenti atti, Papa Pasquale II determina l’istituzione degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, sovrana ed indipendente da ogni autorità civile ed ecclesiastica. Il piccolo sodalizio varca i confine della Palestina e si diffonde in tutta la cristianità dove, per autorizzazione pontificia, può ricevere donazioni e fondare case. Morto Fra Gerardo, nel 1120 è chiamato alla guida del Sovrano Ordine un nobile signore provenzale, Fra Raimondo Du Puy, il quale muta radicalmente l’impostazione, la strategia e la finalità della istituzione. La difesa del Regno Latino di Gerusalemme e il fiorire dello spirito cavalleresco sono alla base del mutamento che induce i “frates” a diventare “equites et servientes armigeri”. Per volontà di Innocenzo III, agli iniziali compiti assistenziali, si aggiungono funzioni militari. Una originale fusione, quindi, tra forza militare a difesa della cristianità e carità ospedaliera a difesa della vita. I Cavalieri di San Giovanni onorano il “drappo rosso con la Croce bianca al centro ed hanno adottato come emblema la croce bianca ottagonale”, combattono per la difesa dei deboli, degli inermi, dei pellegrini, del diritto e della giustizia. Essi sono legati dai tre voti di obbedienza, povertà e castità. I cappellani assicurano le elemosine, mentre i frates curano, consolano e seppelliscono i malcapitati.

    Sono presenti in armi alle Crociate dove si distinguono per valore, coraggio e fedeltà ai valori cristiani. La caduta di Gerusalemme e dell’intera Palestina in mano ai Turchi segnerebbe un momento negativo per l’Ordine se esso non potesse contare sulle “Domus” che restano come isole occidentali nello sconfinato mondo orientale. Nella generosa speranza di riconquistare i luoghi Santi, l’Ordine (1291) si stabilisce a Cipro dove ottiene dal Re Enrico di Lusignano la città di Limisso. É sul mare che adesso si compirà la leggendaria epopea dell’Ordine. Sulle loro navi, battenti bandiera rossa con la bianca croce ottagonale, i Cavalieri difenderanno i convogli dei pellegrini diretti verso i luoghi santi ed attaccheranno senza tregua le flotte nemiche o corsare.

    Successivamente a questi fatti, i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme nel 1308 comandati dal loro Gran Maestro Foul Ques de Villaret riscattano l‘isola di Rodi dove resteranno per 214 anni lasciando l’isola il 2 gennaio 1523. Successivamente, dopo un pellegrinaggio in varie città in Italia alla ricerca di una sede confacente, nel 1530 Giulio dei Medici, cavaliere dell’Ordine e gia Gran Priore di Capua, divenuto Papa con il nome di Clemente VII, interviene presso l’imperatore Carlo I di Spagna, il quale il 25 luglio di quello stesso anno firma il diploma di concessione (confermato anche da Bolla Papa in perpetuo) del Feudo Nobile e franco dell’isola di Malta (e di Tripoli sulla costa africana). Da questo momento i cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme nella storia vengono indicati più comunemente come i Cavalieri di Malta dalla croce delle 8 punte. Restano nell’isola, divenuta nuova sede di diritto e di fatto della sovranità universale già esercitata dal 1113, fino al giugno del 1798. Fu infatti in tale anno che i cavalieri furono costretti a lasciare l’isola a Napoleone Bonaparte, senza combattere ma con l’onore delle armi perché, dice la storia ufficiale, il Gran Maestro, il tedesco Ferdinand Von Hompesch zu Bolheim, non volle spianare le armi contro altri cristiani cattolici. Perduta Malta, un manipolo di uomini al seguito del Gran Maestro riparò in Italia, mentre circa 400, tra cavalieri e dignitari, si recarono a San Pietroburgo, dove si posero sotto la protezione dello zar Paolo I di Russia. In questa città, in sinodo con i cavalieri del Gran Priorato di Russia, di Germania e di Polonia, questi votarono la dichiarazione ufficiale di decadenza del Gran Maestro, il tedesco Ferdinand Von Hompesch zu Bolheim. Lo stesso zar, con la benedizione anche del Papa preoccupato dello strapotere di Napoleone, assunse prima lo status di “Gran Protettore” e poi quella di 70° Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta (13 novembre 1798). Il 21 novembre lo zar istituiva le commende ereditarie dell’ordine di Russia, secondo il diritto nobiliare seguito della casa Romanov, composta dal Gran Priorato cattolico e dal Gran Priorato ortodosso che definitivamente innalzò nel luglio del 1799. Paolo I (Petrovič Romanov) muore il 23 marzo 1801. Si può anche affermare che fu l'ultimo Gran Maestro del S.O., infatti, dopo di lui, non ci fu più un Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme riconosciuto indiscutibilmente da tutte le lingue dei Cavalieri nè elevato in un regolare "Sinodo Equestre". Ironicamente, mentre le proprietà dell’Ordine venivano aperte e impunemente saccheggiate da tutti e i suoi territori ovunque invasi, le sei grandi potenze europee sottoscrivevano il trattato di Amiens, il 25 marzo 1802.

    Con questo trattato internazionale di pace si riconosceva e si provvedeva a ristabilire la restituzione dei territori, l’indipendenza, la protezione e la perpetuazione del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Detta sovranità, concessa nel 1113, definita di fatto e di diritto a Rodi nel 1308, riconfermata a Malta nel 1530 e riconosciuta nel trattato di Amiens nel 1802, mai cessò di esistere con o senza territorio. È un principio stabilito dal diritto internazione, che un diritto dopo essere stato concesso non richiede per la sua conservazione la continua esistenza del potere da cui venne acquisito. Se un trattato o un'altra legge è stata applicata nel riconoscere un diritto, la scadenza del trattato o della legge non annulla detto diritto.

     

    Da Malta ai nostri giorni.

    Il 9 febbraio 1803 Papa Pio VII (succeduto a Papa Pio VI morto “in esilio”) “ri-fonda” l’Ordine con la denominazione “S.M.O.M.” (Sovrano Militare Ordine di Malta) e nomina Gran Maestro il Bali Giovan Battista Tommasi di Cortona, non avendo voluto accettare tale Dignità frà Bartolomeo Ruspoli. La ri-fondazione e contestuale nomina del Tommasi (che non fu accettata da tutti i Cavalieri sparsi per l’Europa) sembrava indispensabile al fine di ottenere la restituzione dell’isola di Malta, detenuta dagli Inglesi, che sarebbe dovuta avvenire a “mani del Gran Maestro” pro-tempore, come prevedeva il Trattato si Amiens (1802). Come risultato da questi vicissitudini storiche e politiche il vecchio tronco dell’albero dell’ Ordine si separo in vari rami: Gran Priorato degli Stati Uniti (costituito nel 1794), Gran Priorato Russo (con i Cavalieri partiti da Malta dopo la presa dell’isola da parte di Napoleone), Baliaggio di Brandenburgo (noto come “Johanniterorder”), Priorati d’Inghilterra, Irlanda e Dacia, con altri Priorati, balivati, commanderie, che erano protetti dalle corone europee esistenti o incorporati in altri Regni (Portoghesi, Spagnoli, Polacchi, etc.)

    La storia di questi ultimi 200 anni che ci riguarda, inizia in pratica nel 1797, Nel Gennaio del 1797, l’Ordine infatti fu riconosciuto in Russia da una Convenzione firmata a San Pietroburgo tra lo Zar Paolo I ed il Gran Maestro de Rohan. I termini della Convenzione furono ratificati nell’Agosto, 1797, con il Gran Maestro successore di de Rohan, FraFerdinand von Hompesch che conferì allo Zar il titolo di Protettore dell’Ordine. Nel Dicembre, 1797, durante una solenne cerimonia, lo Zar accettò questa nuova dignità. Questi, successivamente, accettò anche di divenire il 70° Gran Maestro del Sovrano Ordine, cedendo alle richieste dei circa 400 Cavalieri che da Malta si recarono alla sua corte in San Pietroburgo ed ai Cavalieri delle altre lingue di Europa che lo riconoscevano l'unico in grado di ostacolare il potere di Napoleone, con la Benedizione del Papa che era in pratica in ostaggio dell'imperatore francese. Alla morte dello zar Paolo I, Alessandro I, unico erede, non assunse il Gran Magistero dell’Ordine, bensì rimase reggente del Priorato Russo Ortodosso (quale regnante) e “Gran Protettore dell’Ordine” (titolo che confermò in perpetuo per la famiglia dei Romanov), restituendo al Papa le insegne che furono del padre e consentendo così la rifondazione dell’Ordine nel 1803, per i Cavalieri di fede Cattolica.

    Da quella data, le fortune dell’Ordine dei Cavalieri di Fede Ortodossa collimarono quindi con le sorti della famiglia Reale degli Zar di casa Romanov. Una sentenza del 17 Dicembre, 1899, del Tribunale Civile di San Petersbourg riconosce il Diritto Ereditario della Commenda di Svernik-Starolessve del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, nelle persone dei discendenti della Casa Ligny-Luxembourg. Nei primi anni del ‘900, negli Stati Uniti di America, si incontrano diversi discendenti di quelli che furono i Cavalieri del Gran Priorato USA con Cavalieri di tutta Europa, ma principalmente nobili Polacchi, Bulgari e Russi,  emigrati nel nuovo mondo che, attraverso vari incontri e sinodi (1908-1911), determinarono la continuità storica delle proprie origini quali Cavalieri del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme attraverso l’Unione Mondiale dei Priorati Autonomi, USA. Con la rivoluzione bolscevica nella Russia degli Zar (1917), molti nobili emigrarono negli Stati Uniti e si inserirono a pieno titolo nell’Unione Mondiale dei Priorati Autonomi, avendo titolo del Gran Priorato Russo. Il 6 Febbraio 1954, il Gran Concilio dell’Unione dei Priorati Autonomi elesse come loro Gran Maestro il Commendatore Ereditario della Commenda di Svernik-Starolessve e della Commenda di Beon-Toulouse, S.A.R. e I. Principe Nicola de Ligny-Luxembourg de Lascaris Ventimille.

    Il 25 Giugno 1955, la Magistratura Italiana con sentenza passata in giudicato, riconosce S.A.R. e I. Principe Nicola de Ligny-Luxembourg de Lascaris Ventimille, Principe Imperiale e Reale di Cipro e Gerusalemme, Capo della Dinastia delle Ardennes-Lorena, che fu la fondatrice del Regno di Gerusalemme; erede di tutti i diritti Sovrani di detta Dinastia e quale Protettore Gran Maestro, “Jus Sanguinis, Magestatis et Honorum”,dei Priorati Riuniti Autonomi e delle Commende Ereditarie dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, con tutti i diritti della Dinastia, compreso il diritto di conferire o delegare il conferimento dei titoli cavallereschi di quest’Ordine senza limite nell’uso dei titoli corrispondenti da coloro che lo ricevono. La sentenza della Magistratura Italiana del 25 Giugno 1955, facendo una chiara distinzione fra il Sovrano Militare Ordine di Malta, detto SMOM, e l’Unione Mondiali di Priorati Autonomi dice: "Evidentemente il Tribunale Cardinalizio ha inteso trattare soltanto della Nuova Istituzione Papale e non dell’antico Sovrano Ordine rappresentato da tutti i Priorati, i quali, invece, dopo di ciò, decisero di procedere alla nomina del loro nuovo Gran Maestro, ed in data 6 Febbraio 1954, elessero a tale Dignità, il menzionato Principe Nicola de Ligny-Luxembourg di Lascaris Ventimiglia dell’antica Dinastia Ardennes-Lorena."

    La precisazione della Magistratura Italiana al riguardo del Tribunale Cardinalizio, si riferisce (*) alla sentenza del 24 Gennaio, 1953, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Vaticano, Acta Apostolicae Sedis n° 15 del 30 Novembre 1953, che stabilisce: (*)

    1. Che i poteri e le prerogative accordati all’Ordine come Soggetto di Diritto Internazionale, non costituiscono tuttavìa l’insieme di poteri e prerogative inerenti ad uno Stato Sovrano nel pieno senso della parola.
    2. Che l’Ordine è specificamente un Ordine Religioso approvato dalla Santa Sede.
    3. Che l’Ordine Gerosolimitano è subordinato della Santa Sede ed in particolare della Sacra Congregazione dei Religiosi, e che i portatori di decorazioni dell’Ordine sono dipendenti dall’Ordine e conseguentemente della Santa Sede.

    Il 25 Luglio 1955, S.A.R. e I. Principe Nicola firmò il Decreto della nuova Costituzione.

    Il 3 Agosto, 1962, il Gran Cancelliere Ereditario del Sovrano Ordine di Cipro, Sua Eccellenza Conte Michele Paolo Pietro De Valitch, giurò fedeltà al Gran Maestro dell’Unione dei Priorati Autonomi, S.A.R. e I. Principe Nicola.

    Il 22 Febbraio 1966, l’ormai invecchiato Gran Maestro S.A.R. e I. Principe Nicola, firmò le Lettere Patenti Magistrali che regolavano il processo di successione e che istituivano il Gran Cancelliere Ereditario del Sovrano Ordine di Cipro, Sua Eccellenza Conte Michele Paolo Pietro De Valitch quale Luogotenente Generale del Gran Maestro dell’Unione dei Priorati Autonomi con il diritto alla sua successione. Nell’anno 1968, Sua Eccellenza Conte Michele Paolo Pietro De Valitch, Lorenzo in religione, prese l’ordinazione sacerdotale. Il 3 Luglio 1977, l’Erede Gran Priore del Priorato della Santissima Trinità di Villedieu, Principe La Chastre, membro prominente dell’Unione dei Priorati Autonomi, nominò Sua Eccellenza Conte Lorenzo De Valitch quale Priore Procuratore Generale Ereditario del Priorato di Villedieu. Il 18 Agosto 1977, Sua Eccellenza, divenuto Arcivescovo, Conte Lorenzo De Valitch, firmò il trasferimento e l’istituziòne della Sede Magistrale dei Priorati Autonomi nella Città di New York. Il 23 Agosto 1977, il Procuratore Generale di New York, Luis J. Lefkowitz, concesse l’approvazione giuridica all’Unione dei Priorati Autonomi con il titolo, tradotto in inglese di: “Federation of the Autonomous Priories of the Sovereign Order of  Saint John of Jerusalem, *Knights of Malta*.” Nella stessa data, l’Onorevole Alfred M. Ascione, Giudice della Corte Suprema dello Stato di New York, Primo Distretto Giuridico, approvò questo atto. Il 7 Aprile 1992, Sua Eminenza Arcivescovo Conte Lorenzo De Valitch, Arcivescovo di Efeso, Gran Maestro della “Federazione dei Priorati Autonomi del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta”, Gran Cancelliere Ereditario del “Sovrano Ordine di Cipro”, ed Priore Procuratore Generale Ereditario del “Priorato della Santissima Trinità di Villedieu”, fisicamente debilitato, veniva ricoverato in un centro specialistico per anziani.

    In Europa, quanti erano stati inseriti ed investiti successivamente a seguito della sentenza del 1955, erano retti ed amministrati da Luogotenenti e Priori residenti in Italia, Svizzera, Francia, Grecia, Polonia e Malta. La maggior parte di questi, con i dignitari ed i cavalieri al loro seguito, non vollero aderire alla successione imposta e non riconobbero la figura di Sua Beatitudine Don Lorenzo, O.S.B., che il 22 Gennaio 1994, nella città di Naxxar, Malta, si era auto-nominato successore di Sua Eccellenza, l’Arcivescovo Conte De Valitch. I problemi posti erano determinanti: 1) quando il Conte De Valitch sottoscrisse con il Gran Maestro S.A.R. e I. Principe Nicola, le Lettere Patenti Magistrali ed i trasferimenti nel 1966, il fatto fu espletato nel contesto del “sinodo” dei Cavalieri del Sovrano Ordine e quindi, secondo le antiche norme, era in effetti il sinodo regolarmente costituito e convocato, Organo determinante, a prendere atto e ad avvalorare l’attività svolta il quella occasione; 2) Sua Eccellenza il Conte De Valitch, in quella data, non aveva ancora “preso i voti” ed era già inserito nel S.O. a tutti gli effetti, quindi ne avrebbe avuto diritto secondo le antiche norme; 3) Non risultavano le convocazioni ai Cavalieri europei (di gran lunga più numerosi), né erano stati invitati a partecipare gli altri Confratelli inseriti in altri Priorati, Balivati, Commende, etc., del S.O. di San Giovanni di Gerusalemme. In conseguenza a questo “mancato riconoscimento”, i Cavalieri europei mantenevano le proprie insegne, la stessa struttura ed il medesimo organigramma con a capi i luogotenenti.

    Ritornando allo studio sulla documentazione, abbiamo detto che è stato accertato e riconosciuto a S.A.R. Principe Nicola de Ligny-Luxembourg de Lascaris Ventimille (25 Giugno 1955, sentenza della Magistratura Italiana), il diritto ereditario di tutti i diritti Sovrani della Sua Dinastia e, quale Protettore Gran Maestro, “Jus Sanguinis, Magestatis et Honorum”, dei Priorati Riuniti Autonomi e delle Commende Ereditarie del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavalieri di Malta, i conseguenti Diritti Dinastici, compreso quello di conferire, o di delegarne altri, i titoli cavallereschi di questo Sovrano Ordine (senza alcun limite nell’uso dei titoli corrispondenti da coloro che lo ricevono). In pratica in tale data la sentenza opera una netta distinzione fra il “Sovrano Militare Ordine di Malta”, detto SMOM di Collazione Vaticana, e l’Unione Mondiale dei Priorati Autonomi affermando: “….. l’antico Ordine, rappresentato da tutti i Priorati, i quali, … decisero di procedere alla nomina del loro nuovo Gran Maestro, ed in data 6 Febbraio 1954, elessero a tale Dignità, il menzionato Principe Nicola de Ligny-Luxembourg di Lascaris Ventimiglia dell’antica Dinastia Ardennes-Lorena." In conseguenza alla citata sentenza del 25 giugno 1955, il Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di San Giovanni di Gerusalemme,  che fu chiamato in passato anche di San Giovanni d'Acri, di Cipro, di Rodi e Malta,per diritto, veniva incorporato dalla Federazione Autonoma dei Priorati Autonomied il 25 Luglio 1955, S.A.R. e I. Principe Nicola ne firmava il Decreto della nuova Costituzione. La documentazione accerta inoltre che il 18 Agosto 1977, fu sottoscritto l’Atto di Trasferimento e Istituzionedella Sede MagistraledellaFederazione Autonoma dei Priorati Autonomi, nella Città di New York. In pratica con tale Atto, nel Primo Distretto Giuridico, della Corte Suprema dello Stato di New York, (approvato dall’Onorevole Alfred M, Ascione, Giudice della Corte) e con il successivo atto del 23 Agosto 1977, venne definitamente omologata giuridicamente la Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi,col nome in lingua inglese di: The Federation of the Autonomous Priories of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta (atto sottoscritto da Luis J. Lefkowitz, Procuratore Generale di New York, concesso a favore di S.E. l'Arcivescovo Patriarca Lorenzo Michel Pierre conte de Valitch). Successivamente si incontrano riconoscimenti Ufficiali della Federazione  registrati in alcuni Stati U.S.A,  quali il  Michigan, (12 giugno 1978) e Washington, (1 gennaio 1979). Il riconoscimento in Italia (successivo al R. D. di Sua Maestà, Re Vittorio Emanuele di Savoia del 27 gennaio 1943), quale personalità giuridica, è dato alla Federazione a norma dell'art. 11 n. 2 del Trattato di Amicizia tra Italia e stati Uniti d'America, stipulato il 2 febbraio 1948 e ratificato in Italia con la Legge n. 385 del 18 giugno 1949. Nella  The Federation of the Autonomous Priories of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta, retta da S.E. l'Arcivescovo Patriarca Lorenzo Michel Pierre conte de Valitch, (che dal 1966 aveva assunto la carica anche di Governatore della Federazione), sono confluiti e incorporati  vari Priorati indipendenti di Cavalieri e Dame; ed in particolare è documentato che, dal 22 dicembre 1988 al 7 aprile 1992, S.E. l'Arcivescovo nelle Sue piene funzioni, ha concesso e conferito (bolle sottoscritte sia in New York, che in Austria, Italia, Francia e Malta), Gradi e Dignità Cavalleresche della predetta Federazione a numerosi notabili, politici, economisti, letterati, scienziati, etc .anche di Europa e Russia. L’attività, per oltre 15 anni, in Europa e negli Stati dell’ex URSS, è stata guidata da un Luogotenente Generale e dagli assistenti Spirituali, l’ultimo è stato Don Renato Valente, di Malta.

    In data 28 gennaio 2009, in Roma, determinate le gravissime condizioni di salute del Luogotenente Generale in carica, il quale negli ultimi 3 anni non aveva potuto dirigere adeguatamente i cavalieri ed i dignitari affidati alla Sua guida, è stata indetta una tavola rotonda dei Dignitari, (Balì d’Ambasceria, Priori, etc,), insigniti direttamente dal Luogotenente Governatore, S.E. l'Arcivescovo Patriarca Lorenzo Michel Pierre conte de Valitch negli anni 1985-1991. In occasione di detta tavola rotonda è stato nominato Luogotenente Generale S.A. il  Gran Balì d’Ambasceria, Cav. Dott. Cesare S. Fussoneper guidare i Dignitaried i Cavalieri fino al “Sinodo della Pace”, indetto in pari data (tenuto in Malta dal 30/05 al 02/06/2009), al fine di definire la continuazione della The Federation of the Autonomous Priories of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem, Knights of Malta, dei Priorati Europei e di Russia, ed elevare al più alto Grado del S.O. un avente diritto.Al Sinodo della Pace in Malta, Castello dei Baroni, (30/05-02/06/2009) presenti il  HrH Gran Master Prince don A. Busietta, S.A. il Principe Regente G. Caropaso Gottlieb, Dignitari della Federazione e di altri Ordini Sovrani, Diplomatici e Delegati del Gran Consiglio di Damasco, dei gemellati, del S.O. dei Cavalieri di Ghiaccio e della Confederazione dei Cavalieri Crociati, la Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi, Esarcato di Europa e di Russia,ha confermato alla guida dell’ordine S.A. il Luogotenente Generale Cav. Dr. Cesare S. Fussone, con l’elevazione al Grado di Gran Maestro e Don. R. Valente, di Malta, (da decenni guida Spirituale del S.O.)  alla Dignità di Patriarca H.C. Il Gran Maestro,  in data 23 ottobre 2009, ha omologato nello Stato di New York, stante il suo Governatorato, quanto sancito in occasione del “Sinodo della Pace” di Malta con l’Approvazione ed il Riconoscimento Giuridico (a firma del Dipartimento dello Stato di New York, città di Albany, nella persona di Daniel E. Shapiro, Primo Segretario di Stato) lo: “Exarchate of Europe and Russia , FEDAP-SOSJJ Knights. of Malta ( U.S. Priorate, NY) Inc.” al quale confluiscono  e sono incorporati: la” The Federation of the Autonomous Priories of the Sovereig Order of Saint John of Jerusalem, *Knights of Malta*; la Federazione Autonoma dei Priorati Autonomi dell’ Esarcato di Europa e di Russiae i Priorati indipendenti dei Dignitari, dei Cavalieri e delle Dame.

    In data 8 agosto 2012 il Gran Maestro del S.O. ha comunicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite l’intenzione di promuovere una rivisitazione del Trattato di Amiens (1802) ed ha altresì contestualmente informato gli altri Ordini, Priorati, Balivati, ed i terzi (via postale e pubblicazioni via internet) in relazione al “Sinodo di Incorporazione” (Rodi 6-7 ottobre 2012). E’ stata in questa occasione che il Sinodo dei Cavalieri, confermando ogni attività espletata nel corso degli anni precedenti, ha determinato la variazione della denominazione del S.O. che da quella registrata di “Exarchate of Europe and Russia FEDAP-SOSJJ Knights. of Malta ( U.S. Priorate, NY)", l'ha sostituita con quella attuale diSovereig Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation* (Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, Saint Petersburg,”(reg. N.Y.S. Dep. of State, Albany, New York, n.:12231-0001, 29 novembre 2012) ritornando così appunto alla reale propria denominazione e, restituita alla sua essenza con un Sinodo Cavalleresco, ha notificato al mondo che i Cavalieri di San Giovanni sono sempre presenti soprattutto per la difesa dei poveri, degli indifesi, degli orfani, delle vedove, dei sofferenti, in poche parole dei diritti umani e sociali e per la Pace tra i popoli.

     

                                                                                                       S.O.S.J.J.

  • Communication to His Excellency Mr the Secretary of the United Nations (2014)

    Comunicazione a S.E. il Sig. Segretario Generale delle Nazioni Unite, On. Ban Ki-moon

    Carica da QUI' il testo in inglese della lettera trasmessa al Segretario Generale dell'ONU relativo al Trattato di Amiens del 1802

    Upload HERE 'the English text of the letter sent to the UN Secretary-General on the Treaty of Amiens of 1802

  • Comunicazioni per i gruppi di lavori internazionali, diplomatici, ONU, ONG, etc.

    Gent.ssime N.D., Egr. Cav. e Dignitari tutti,

    In questo periodo, nel quale 5 nostri Diplomatici di accingono a rappresentare il S.O. presso gli Organismi internazionali (Cancun), siamo chiamati a dare la nostra testimonianza, offrendo anche il nostro punto di vista, per altri impegni di notevole importanza mondiale.

    Quindi, per favore, vogliate valutare le vostre disponibilità e comunicare alla segreteria Magistrale le Vostre possibilità di partecipazione ai seguenti appuntamenti delle Nazioni Unite, onde consentire al Consiglio di dare le opportune deleghe.

    Grazie

    __________________________________________________________________  

    Comunicazione del 29.03.2017:

    "PRE-REGISTRATION FOR THE OCEAN CONFERENCE (5-9 June 2017) NOW OPEN

    Pre-registration is required by eligible and interested representatives of NGOs and major groups identified in Agenda 21 to participate in the high-level United Nations Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development – the Ocean Conference– to be convened in New York, from 5 to 9 June 2017. 

    Pre-registration is open from 27 March - 8 May 2017 online at http://bit.ly/OceanConference for organizations belonging to the following categories: 

    - organizations that are in consultative status with ECOSOC; 

    - organizations that were accredited to the 2002 World Summit on Sustainable Development, the 2012 United Nations Conference on Sustainable Development and to previous United Nations conferences on sustainable development of small island developing States, held in Barbados, Mauritius and Samoa; 

    - organizations that have received special accreditation by Member States to participate in the Conference and the preparatory meeting. For list please see: (chiedere in segreteria). (Please note that the deadline for submitting applications for special accreditation was 22 January 2017 and that applications are no longer accepted). 

    Please note that the Ocean Conference Secretariat will be reviewing and approving the pre-registrations on a rolling basis. Once pre-registration has been approved in the online CSO net, the system will generate a letter of confirmation for each approved participant.

    For more information on the Ocean Conference please visit the conference website at (chiedere in segreteria)" ----------------------------------------------------------------------------------

    Comunicazione del 02.04.2017:

    "In accordance with United Nations General Assembly resolution 71/1, the "New York Declaration for Refugees and Migrants," a preparatory process will soon begin for the intergovernmental negotiations of a global compact for safe, orderly and regular migration, to be adopted at an intergovernmental conference on international migration in 2018.

    As part of the preparatory process, the President of the General Assembly (PGA) will organize a series of informal thematic sessions between April 2017 and November 2017, as well as four days of informal interactive multi-stakeholder hearings between April 2017 and June 2018.

    As a first step toward the participation of relevant stakeholders in the process, the PGA has requested UN-NGLS, UN DESA, UN University and UN Global Compact to facilitate a process for non-governmental organizations, civil society organizations, diaspora organizations, migrant organizations, academic institutions, and private sector entities that are not in consultative status with UN ECOSOC to apply for special accreditation to the preparatory process.

    The deadline for special accreditation of organizations is 9 April 2017. Organizations that are NOT in consultative status with UN ECOSOC that wish to participate in the informal thematic sessions and/or informal interactive multi-stakeholder hearings must apply for special accreditation to the preparatory process using the form: (chiedere in segreteria)
    Registration of individual representatives of organizations accredited through this process, as well as representatives of NGOs in consultative status with ECOSOC will open shortly. -------------------------

  • Il giudizio di “legittimità” sugli ordini cavallereschi

    Navigando nel web ci siamo imbattuti nell'articolo che segue. L'autore focalizza uno degli aspetti relativi alla legittimità degli ordini cavallereschi, chiaramente nella contrapposizione di due alternative specifiche: quella Sovrana e Statuale della Chiesa Cattolica e quella di una Associazione privata che, seppur riconosciuta in alcuni ambiti internazionali, rimane sempre una organizzazione privata senza nessun peso giuridico impositivo. In ogni caso, dal nostro punto di vista, qualora ci fosse da determinare una qualche legittimità o meno, sarebbe maggiormente opportuno rivolgersi ai Giudici, ovvero a dei Tribunali, che farebbero certamente delle ulteriori valutazioni dei diritti attivi e passivi, considererebbero la giurisprudenza di merito, stabilirebbero i reali carichi ereditari individuali, etc. Questo l'Articolo in questione che merita essere preso in considerazione:

    "Da molti decenni si dibatte, anche aspramente, non tanto sulla legittimità degli ordini cavallereschi in sé (ogni ordine è legittimo per i suoi aderenti) ma sugli “organismi” che ne dichiarano la legittimità. La necessità di questi “organismi” deriva dal fatto che l’Uomo ha bisogno di certezze e, pertanto, sapere se un Ordine è legittimo o meno è molto importante di fronte anche al“.. sorgere di pretesi Ordini cavallereschi ad opera di iniziative private, che hanno il fine di sostituirsi alle forme legittime di onorificenze cavalleresche1”.

    Attualmente il “giudizio di legittimità” è esercitato da due “organismi”:

    1. dalla Santa Sede

    1. dallaCommissione internazionale permanenteper lostudio degli ordinicavallereschi (ICOC)2.

    La Santa Sede si è espressa, più volte, (la prima nel 1935), attraverso il proprio giornaleL’Osservatore Romano,o attraverso note della Segreteria di Stato, sul “riconoscimento di legittimità” di molti Ordini dichiarandone, di moltissimi, il “non riconoscimento” (ma non la illegittimità).

    La Santa Sede, ufficialmente, si esprime solo attraverso la sua Gazzetta Ufficiale e cioègliActa Apostolicae Sedismentre lascia al suo giornale di informazione il compito di esternare il proprio pensiero senza che però, esso, sia elevato a livello di statuizione normativa. Esprime, dunque, un’opinione che non entrerà nella raccolta delle norme vaticane. Questo fatto non è ininfluente per quanto segue.

    A proposito degli ordini Cavallereschi la Santa Sede, dopo il 1935, non riconosce molti Ordini Equestri poiché non è “…in grado di garantire la legittimità storica e giuridica di altri ordini cavallereschi al di fuori del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme” .

    Taleprincipio viene ribadito anche recentemente: “La Segreteria di Stato, a seguito di frequenti richieste di informazioni in merito all’atteggiamento della Santa Sede nei confronti degli Ordini Equestri dedicati a Santi o aventi intitolazioni sacre, ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato (è molto significativo questo “pubblicato” per i motivi detti di non statuizione delle proprie opinioni, n.d.r): oltre ai propri Ordini Equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d’Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sedericonoscee tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta – ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta e l’Ordine Equestre del Santo

     

    1’Osservatore Romanodel 21 marzo 1952

    2http://www.icocregister.org

    Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito.Tuttigli altri Ordini – di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali –non sono riconosciutidalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi”3

     

    La Santa Sede non delegittima alcun Ordine in quanto non riconoscerne alcuni non significa che essi siano illegittimi4, significa soltanto che essa non può farsi garante della loro legittimità storica e, pertanto, stabilisce solo quali Ordini siano titolari di un diritto ad un trattamento di attenzione da parte sua. Si fa garante solo degli Ordini fondati dalla Sede Apostolica (di collazione diretta del romano Pontefice) e di altri due ordini, quello del Santo Sepolcro (di subcollazione o semindipendente) e quello del Sovrano Ordine di Malta. Se avesse voluto delegittimare un ordine, lo avrebbe fatto attraverso una norma esplicita contenuta negliActa Apostolicae Sedisaffermando che il non riconoscimento è la naturale conseguenza di una illegittimità storica che avrebbe dovuto essere dimostrata. Informa, invece,che non può farsi garante della sua legittimità storica e giuridica, della sua finalità e del suo sistema organizzativo.

    Da questa posizione ribadita dalla Segreteria di Stato si è fatto derivare, da taluni, anche il divieto per i parroci di mettere a disposizione chiese o cappelle per gli Ordini non riconosciuti dalla Santa Sede. Non esiste alcun divieto. La Santa Sedenon ritiene appropriatol'uso di tali edifici da parte degli Ordini cavallereschi non riconosciuti semplicemente perché tale uso non risponde a criteri di convenienza.

    Eppure, a detta di molti, la Santa Sede è la sola istituzione che può decidere sulla legittimità di un Ordine nato all'interno della cattolicità soprattutto con Bolle papali di approvazione o di fondazione. Non facendolo, o rinuncia ad una sua prerogativa

     

     

    3Zenit.org, Città del Vaticano, martedì, 16 ottobre 2012.Nella nota, diffusa questa mattina dalla Sala Stampa vaticana, la Segreteria di Stato "ritiene opportuno ribadire quanto già pubblicato in passato", ovvero che:

    "Oltre ai propri Ordini Equestri (Ordine Supremo del Cristo, Ordine dello Speron d'Oro, Ordine Piano, Ordine di San Gregorio Magno e Ordine di San Silvestro Papa), la Santa Sede riconosce e tutela soltanto il Sovrano Militare Ordine di Malta — ovvero Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta — e l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e non intende innovare in merito".

    Dunque, si legge ancora nel documento: "Tutti gli altri Ordini — di nuova istituzione o fatti derivare da quelli medievali — non sono riconosciuti dalla Santa Sede, non potendosi questa far garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemi organizzativi".

    Ancora una precisazione in conclusione del comunicato: "Ad evitare equivoci purtroppo possibili, anche a causa del rilascio illecito di documenti e dell'uso indebito di luoghi sacri, e ad impedire la continuazione di abusi che poi risultano a danno di molte persone in buona fede, la Santa Sede conferma di non attribuire alcun valore ai diplomi cavallereschi e alle relative insegne che siano rilasciati dai sodalizi non riconosciuti e di non ritenere appropriato l'uso delle chiese e cappelle per le cosiddette 'cerimonie di investitura'".

    4La Santa Sede, per esempio, nei suoi comunicati non fa menzione di quegli ordini cosiddetti Dinastici o Familiari, così come non contempla nel detto riconoscimento, ovviamente, tutti quegli ordini cavallereschi nazionali dei vari Stati sovrani. Non sono riconosciuti ma lascia ad altri la decisione della loro legittimità.

     

    ammettendo, implicitamente, che possono esservi altre organizzazioni autorizzate a farlo o giuridicamente, secondo il diritto canonico, non esistono le condizioni per farlo.5

    A me sembra che la Santa Sede abbracci questa seconda ipotesi soprattutto per quanto riguarda gli ordini equestri prendendo atto di un mutamento avvenuto: le Crociate non si fanno più da secoli per cui gli attuali ordini equestri hanno perduto la primitiva peculiarità.

    La Santa Sede ricorda chiaramente su L’Osservatore Romano del 15-16 aprile 1935 che : "…Non tutti sono tenuti a sapere che gli antichi Ordini cavallereschi erano dei veri e propri Ordini religiosi, dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, come ogni altro Ordine religioso, e costituiti da professi che emettevano i voti sacri prescritti dalle Regole, e godevano i redditi dei benefici ecclesiastici di cui erano investiti. Ma questi antichi Ordini non hanno di comune se non il loro antico titolo (quando questo è stato conservato) con le moderne decorazioni Equestri, le quali per una completa trasformazione giuridica del primitivo istitutopossono sussisterein quanto unSovrano o Capo di Statonei limiti della propria giurisdizione dà ad esse la legittima consistenza civile…"

    Una prima osservazione: la Santa Sede si occupa esclusivamente degli ordini fondati o riconosciuti con proprie bolle ma che avendo esaurito la loro funzione sono ritenuti, ora, vuoti di contenuti religiosi seppur conservino le Decorazioni Equestri. Viene, dunque, affermato il principio di laicità degli ordini, un tempo religiosi, che molti puristi mettono in discussione in quanto affermano che un ordine stabilito da una bolla papale può essere laicizzato solo con altrettanta bolla papale. Non posso pensare che la Santa Sede non sapesse di incorrere in errore con le osservazioni sopra riportate.

    La seconda osservazione è relativa al fatto che con Sovrano e Capo di Stato la Santa Sede individua inequivocabilmente il Sovrano regnante o il Presidente della Repubblica in carica al momento della concessione della“consistenza civile”all’ordine vuoto di contenuto.

    Se possono sussistere le Decorazione Equestri che hanno ricevuto consistenza civile significa che la Santa Sede prende atto della loro esistenza e non le considera illegittime. Ciò comporta presumere l'istituzione di due gradi di riconoscimento: i “riconosciuti pienamente” e i “sussistenti non riconosciuti ma non illegittimi”

    Ricordiamoci, inoltre, che la Santa Sede si trova, a volte, in condizioni di grande disagio ad esprimere giudizi su un ordine se si considerano le politiche legate alle bolle pontificie di riconoscimento o di istituzione. Spesso preferisce tacere a causa di atti e fatti pontifici che si sono susseguiti avendo ad oggetto il medesimo ordine cavalleresco. Nella storia della Chiesa, è frequente che ciò che ha riconosciuto un papa venga disconosciuto da un altro papa. Spesso il diritto canonico si è scontrato con il diritto civile e alcune volte ha prevalso e l'uno, altre volte l'altro. E' la logica della politica di cui la Santa Sede non è immune quindi meglio non pronunciarsi anche per non mettere in evidenza la discontinuità di atteggiamenti e comportamenti che, secondo i canoni, non può esistere nella Chiesa Cattolica.

    5Non è possibile dichiarare illegi7ma o falsa una associazione cavalleresca, anche se nata oggi, che sia stata regolarmente cos?tuita con a@o notarile o secondo le leggi di un determinato paese.

     

    Esiste un altro organismo che mette giudizi di “legittima” suglii Ordini.

    Si tratta dellaCommissione internazionale permanente per lo studio degli ordini cavallereschi -ICOC6.

    L'ICOC redige un Registro, aggiornato ogni anno, dove inserisce gli Ordini che sono da essa stessa dichiarati legittimi secondo una serie di parametri stabiliti dalla Commmissione7. Il Registro è relativo solo agli ordini principalmente di area cattolica ed europea occidentale.

    Che cos'è l'ICOC? Riporto alcune definizioni riprese nel suo sito ufficiale8.

    ...The Commission is a private body, the worth of whose decisions depends upon the qualifications and scholarly reputation of its component members...

    ...The seriousness of the Commission is demonstrated by the requirement that Members not “be part of or participate in meetings organised by self-styled Chivalric Orders, award systems, noble corporations, or dubious nobiliary bodies, or hold ecclesiastical decorations etc, not listed in the ICOC Register.

    ...The decisions arrived at by the ICOC since its inception have been thoroughly reviewed and a number of bodies included in those lists published subsequent to the original 1964 Register have been removed and will not be included in the future. The 1964 Register has thus been corrected and modified.

    ...The Register is not closed, nor final, and will always be reviewed in the light of new evidence or changing circumstances. Moreover, the Commission welcomes open discussions on subjects between members with differing points of view, as this will assist the process of arriving at a sensible and reasoned conclusion...”

    Alcune riflessioni:

    1. ICOC è una associazione privata, come ve ne sono molte, e fa derivare la sua autorevolezza dalla reputazione dei suoi membri. La serietà della Commissione è fondata sul fatto che i suoi membri non fanno parte o non partecipano agli incontri organizzati da

     

    6La Commissione Internazionale per lo studio degli Ordini Cavallereschi fu fondata al V Congresso Internazionale di Scienze Genealogica ed Araldica, durante la sua riunione in Stoccolma dal 21 al 28 agosto 1960.

    7Il VI Congresso Internazionale ICOC, si svolse ad Edimburgo dall’8 al 14 settembre 1962. Il 14 settembre la Commissione preparò il suo rapporto sui principi implicati nel valutare la validità degli Ordini di Cavalleria e questi vennero accettati dal Congresso. In aggiunta fu all’unanimità deciso in sessione plenaria che la Commissione Internazionale sarebbe divenuta un corpo autonomo permanente nei seguenti termini: “dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il lavoro della Commissione per gli Ordini di Cavalleria e del suo Presidente Barone Monti della Corte, il Congresso ritiene opportuno che, pienamente autonoma, la Commissione stessa prosegua in futuro i suoi lavori con carattere permanente, applicando, nella pienezza della propria responsabilità, i princìpi sviluppati nel rapporto presentato al Congresso.

    8http://www.icocregister.org

     

    quegli ordini che non sono compresi nel Registro ICOC e che sono stati giudicati illegittimi dall'ICOC stesso. Non credo vi sia bisogno di commenti.

    1. Durante una revisione del Registro ( il riferimento è al primo registro del 1964, n.d.r), alcuni Ordini inseriti vennero dichiarati illegittimi e quindi tolti dal Registro e“...non vi saranno inclusi nel futuro.”

    Questa ultima affermazione potrebbe sembra una contraddizione con quanto viene successivamente detto e cioè che il Registro “...non è chiuso né considerato finale e sarà sempre revisionato alla luce di nuove evidenze o di cambiate circostanze.”

    Ma la contraddizione è soloapparente perché, poi, si afferma che“...la Commissione accoglie volentieri, sugli argomenti trattati, discussioni franche fra imembricon differenti punti di vista...”Ancora una volta si riafferma l’autoreferenzialità dell’ICOC.

    Sono solo i membri della Commissione che hanno il diritto di ammissione alla discussione, mentre chi non è membro della Commissione non ha diritto né di parola né di difesa.

    Infine è interessante analizzare quanto il presidente ICOC scrive sul suo sito9:

     

    Il pensiero ufficiale della Santa Sede sulla materia cavalleresca è chiaro e non può dar adito a dubbi di nessun genere; per i distratti ricordo che lo si può leggere in tutte le edizioni del Registro Internazionale degli Ordini Cavallereschi pubblicate da quando ne ho assunto la presidenza. Qui citerò quanto ancora la Santa Sede precisava su L’Osservatore Romano del 1° dicembre 1976:"… Siamo autorizzati a ripetere le chiarificazioni al riguardo precedentemente pubblicate su L’Osservatore Romano. La Santa Sede, in aggiunta ai suoi propri Ordini Equestri, riconosce solamente due Ordini cavallereschi: il Sovrano Militare Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, denominato Ordine di Malta, e l’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nessun altro Ordine, sia esso istituito nuovamente o derivante da un Ordine medievale avente lo stesso nome, gode tale riconoscimento, poiché la Santa Sede non è in una posizione per garantire la sua legittimità storica e giuridica…"; Infine voglio ancora rammentare che il 27 aprile 2004 la Segreteria di Stato - prima sezione affari generali con protocollo n. 555477 scriveva alle Missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede: "…È costume che durante le cerimonie ufficiali, i Diplomatici accreditati sfoggino, oltre alle decorazioni ufficiali e agli Ordini nazionali, le insegne di Ordini equestri riconosciuti dalla Santa Sede, che, come si sa sono solamente in numero di due: il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. La pratica vuole che i Diplomatici accreditati si astengano dall’aderire a degli Ordini equestri che non sono legati alla Santa Sede, anche se essi sono dedicati a dei santi o hanno dei titoli religiosi. Secondo la medesima tradizione, le alte personalità membri del Governo, durante la loro presenza a Roma per delle Udienze pontificie, non accetteranno distinzioni onorifiche di Ordini che non sono riconosciuti dalla Santa Sede…".Dunque non ci sono dubbi su quale sia la posizione ufficiale della Santa Sede cheafferma chiaramente di non essere in grado di garantire la legittimità storica e giuridica di altri ordini cavallereschi al di fuori del Sovrano Militare Ordine di Malta e dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ma che tuttavia nel 1935 (in una situazione storico-politica ben diversa dalla nostra) dava valore a quelle decorazioni equestri che avevano mantenuto l’antico nome dell’Ordine Cavalleresco, e che per una completa trasformazione giuridica potevano sussistere "…in quanto un Sovrano o Capo di Stato nei limiti della propria giurisdizione dà ad esse la legittima consistenza civile…"Credo che per avere le idee chiare sull’argomento basti leggere con spirito pragmatico quanto esposto su quelle istituzioni che continuarono la loro esistenza - senza l’appoggio della Santa Sede - in Stati che oggi non esistono più avendo fatto il loro tempo. E allora? Oggi dobbiamo avere il coraggio di essere corretti affermando che gli Ordini Cavallereschi sono solo ilSMOMe ilSanto Sepolcro, mentre leOnorificenze e le Decorazionisono tutti i sistemi premiali provenienti dalle autorità di uno Stato o dalle sue istituzioni (non tutte le nazioni hanno la stessa struttura amministrativa); e infine dobbiamo considerare quelle importanti reliquie del passato che fanno parte della nostra storia e che noi chiamiamo - spesso anche errando -Ordini Dinastici o di Famigliacome qualcosa da tutelare, rinvigorire, rispettare, ma attribuendo loro un valore unicamente morale (anche se diverso da quello di un tempo) nel ricordo dei nostri antenati che hanno creduto e combattuto per quegli ideali oggi non più attuali; in fondo - come tante volte ho già scritto - è proprio grazie a

    9http://www.icocregister.org, cit.

    tali istituzioni una volta connesse alla cavalleria, che potremmo trovare una valida soluzione per fare del bene all’umanità che soffre in ogni parte del mondo”.

     

    Alcune considerazioni:

    1. vi è una parte, nello scritto, in cui si richiamano le disposizioni dello stato Italiano in materia di decorazioni e insigne che non viene discusso in questo articolo perchè appartiene ad altre riflessioni, quelle relative ai Trattati Lateranensi sottoscritti tra la Repubblica Italiana e Santa Sede.

    2. vi è un'altra parte in cui il presidente ICOC riafferma quanto detto da l'OsservatoreRomanonel 1935quando distinguegliOrdini Cavallereschi, ormai estinti, dalleOnorificenze e Decorazioni(che), continua il presidente, “...sono tutti i sistemi premiali provenienti dalle autorità di uno Stato o dalle sue istituzioni(quindi laiche, n.d.r.) e prosegue affermando che “...dobbiamo considerare quelle importanti reliquie del passato(le Onorificenze e Decorazioni, n.d.r.)che fanno parte della nostra storia e che noi chiamiamo - spesso anche errando - Ordini Dinastici o di Famiglia(nel Registro ICOC vi sono le distinzioni non per Onorificenze e Decorazioni ma per Ordini Dinastici o di Famiglia, n.d.r.)come qualcosa da tutelare, rinvigorire, rispettare, ma attribuendo loro un valore unicamente morale (anche se diverso da quello di un tempo) nel ricordo dei nostri antenati che hanno creduto e combattuto per quegli ideali oggi non più attuali”.

    ICOC afferma di riconoscere pienamente quanto dichiarato dalla Santa Sede ma poi si pone in concorrenza con la medesima. La Santa Sede tutela solo quegli ordini che ha più volte dichiarato di tutelare, riconoscendosi incapace di farsi garante per tutti gli altri. ICOC si fa garante di questi ultimi (impropriamente chiamati ordini, n.d.r.) e dichiara la legittimità di quegli ordini che hanno ricevuto “consistenza civile” riempiendoli anche di quei contenuti che la Santa Sede aveva dichiarato non più esistenti. La contraddizione è palese. Non dichiara, comunque, la legittimità di tutti gli ordini non riconosciuti dalla Santa Seda ma solo di quelli che vengono dichiarati legittimi in base ai criteri e alle consapevolezze dei membri “autorevoli” di ICOC stesso.

    Se ICOC si fosse attenuto allo spirito e alla lettera del testo vaticano si sarebbe reso conto della sua non necessità per esprimere “giudizi di legittimità” essendo sufficiente quanto detto dalla Santa Sede: solo lo Stato o il Sovrano “nei limiti della propria giurisdizione”sono autorizzati ad emettere giudizi di legittimità in quanto entro quei limiti danno consistenza alle Decorazioni Equestri.

    Concludendo, la Santa Sede da una parte, e realisticamente, affronta il problema degli ordini cavallereschi riconoscendo la sua non competenza sulla stragrande maggioranza dei medesimi in quanto divenuti altra cosa rispetto a quelli primitivi, dall'altra non fa altro che dichiararsi neutrale relativamente a giurisdizioni che non gli appartengono qualora quegli antichi ordini fossero stati dotati di consistenza giuridica da parte di stati dimostrando , così, un alto grado di sensibilità non ingerendosi negli affari altrui.

    Per quanto riguarda le Onorificenze e le Decorazioni degli Stati sovrani (Repubbliche o Monarchie) esse sono legittime in quanto dichiarate tali dallo Stato stesso senza bisogno di “agenzie”.

    Si obietterà che moltissimi sovrani, una volta regnanti, oggi non regnano più e che rimangono solo le loro famiglie. Se si parte dall'assunto che Onorificenze e Decorazioni sono di proprietà del sovrano, in quanto da lui hanno ricevuto consistenza civile, e, se non da lui private di tale consistenza, sono trasmissibili alla sua famiglia, saranno le famiglie a deciderne la legittimità e a farsene garanti visto che la Sede Apostolica non potendo farsi“...garante della loro legittimità storica e giuridica, delle loro finalità e dei loro sistemiorganizzativi”non emette alcun giudizio di valore sugli ordini se non su quelli da essa espressamente citati.

    Vorrei concludere queste riflessioni affermando che molto spesso si creano organismi non tanto perchè sono necessari oggettivamente ma in quanto sono desiderabili da chi non ha la certezza di essere nel giusto e aspira che qualcuno esterno a lui gli dica se è nel giusto o meno ed è così che qualcuno accoglie sempre questo desiderio e si costituisce in autorità. La storia è piena di simili processi.

     

    (Elio Satti)

    da: http://www.oslj-italia.it/images/SantaSede_ICOC_leg..pdf

     

  • Il S.O.S.J.J. - *World Confederation* - in breve

     

    Il Sovereign Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation* (Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, Saint Petersburg), ha sempre cercato di distinguersi tra gli Ordini Equestri per la profonda Ecumenicità dei propri aderenti, aperti al dialogo interreligioso, sulla scorta degli insegnamenti di S.S. Papa San Giovanni Paolo II°.L'Ordine, non nazionale italiano, ma di giurisdizione USA, (Stato di New York), ha una connotazione laica per quanto, dalla maggior parte dei propri Confratelli, viene professata la religione Cattolica. Travalica i confini attraverso proprie strutture ed affiliati quali organizzazione di volontari , fondazioni, associazioni no-profit, ONG, etc., adeguate alle attuali necessità per operare nel sociale, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, per assistere i bisognosi, gli emarginati, etc., con campagne  di sensibilizzazione e di volontariato.

    Sulla scorta della tradizione, il Magistrale: “Sovereign Order of Saint John of Jerusalem *World Confederation* (Knights of Cyprus, Rhodes, Malta, Saint Petersburg),”,è retto dal Gran Consiglio (consiglio direttivo e di amministrazione), con a capo il Gran Maestro (coadiuvato dai "Patriarchi" e dai "Cappellani"  quali Guide Spirituali).

    In ogni caso gli aderenti, sia laici che religiosi, possono essere di qualunque confessione Religiosa, infatti devono rispettare il credo dei confratelli e di tutti gli uomini con i quali hanno rapporti.

    Essi si impegnano a rivivere le opere dei predecessori che, nell’”Hospitale” di Gerusalemme curavano ed ospitavano tutti gli uomini, senza guardare il colore della pelle, la condizione sociale, il Credo: se Cristiano, Ebreo o Musulmano.

    Riteniamo opportuno specificare:

    • Gli ordini Cavallereschi “Crociati” e riconosciuti dalla Santa Sede sono 3:

    Ordine del Santo Sepolcro, S.M.O.M e Ordine Teutonico. Mentre il primo ha “diritto di precedenza”, con diritto di “cittadinanza dello Stato Vaticano”. Il secondo, di collocazione vaticana,sotto la reggenza di Giovanno Battista Ceschi e Santa Croce, venne riconosciuto da Papa Leone XIII° (Bolla 28-3-1879, “Inclitum antiquitate originis”)consentendo ai cavalieri (comunque quale ordine monastico) di potersi scegliere un Gran Maestro, (carica che a quel tempo, fu vacante sin dal 1805). Chiaramente di altra natura fu il riconoscimento dell'Ordine Teutonico del 27 settembre 1929.

    • gli Ordini Equestri legati ai “Cavalieri di Malta”nel mondo sono circa 200, alcuni sono delle “Commende”, altre “Confraternite onorarie”, altre ancora Balivati o Priorati, anche di religioni Cristiane ma non Cattolica. Cosa a parte è l'Alleanza dei cavalieri ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme che interessa 5 Ordini tra i quali lo SMOM e 4 nord europei.
    • Lo S.M.O.M è attualmente quello più conosciuto tra tutti, ordine, monastico di Fede Cattolica, fondato in pratica il 9 febbraio 1803 (nomina a Roma di Papa Pio VII° a Gran Maestro del Balì Giovan Battista Tomasi), dopo la morte del 70° Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, lo Zar Paolo I° (1801), avvenuta a San Pietroburgo ove erano emigrati i circa 400 Cavalieri esiliati da Malta a causa della “conquista” di Napoleone. Esso vanta Diritto di Sovranità (Stato, ma senza territorio) ed ha un posto di osservatore alle Nazioni Unite; intrattiene rapporti Diplomatici con oltre 80 Stati nel mondo, ha diversi ospedali, un proprio Corpo di Volontari ed ha svolto un proficuo lavoro a sostegno della Pace.
    • La nostra branca dell' Ordine Gerosolimitano, con sedi in USA (New York) Malta ed in Italia (Roma), questa quale Sede di Pubbliche relazioni delle strutture internazionali, è una organizzazione definita“Soggetto di Diritto Internazionale indipendente, in tutto uguale ad uno Stato estero” . Quindi praticamente siamo gli eredi degli oltre 400 Dignitari e Cavalieri del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme che da Malta nel 1798 esiliarono a San Pietroburgo e qui nominarono lo zar Paolo I quale Gran Maestro, continuando la storia dell'Ordine a tutto il 1917 in Russia, e dopo nel mondo, mantenendo ogni diritto fino ai nostri giorni, come determinato e riconosciuto dalle sentenze di varie Magistrature internazionali (1899, 1911, 1946, 1964, 1955, 1994, 2013, 2014, etc.).
  • Impegno dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme a S.S. Papa Francesco.

  • Invito ai Cavalieri dal Senato Argentino

  • Messaggio di Augurio e di Speranza del nostro G.M. ai Grandi della terra!

    "Nel porgere un Augurio per questi periodi di Festività: Natalizio, di Nuovo Anno, e tradizionali di varie culture, il nostro pensiero è andato ai Grandi della Terra, affinchè possano, anche per un solo momento (giusto il tempo della lettura del nostro messaggio), pensare ai tanti problemi che i tempi attuali affliggono tutti gli uomini del nostro Mondo!"
  • Monaci, Cavalieri e Gran Maestri del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme - III° Tappa: Martina Franca 11-10-14

    CLICCARE QUI' PER VEDERE E SCARICARE L'INVITO

     

  • Notizie dal Balivato "S.S. Papa Francesco" da Buenos Aires

    Malgrado il periodo estivo che stà trascorrendo l'Argentina, i confratelli sudamericani si stanno impegnando con le iniziative che sono state programmate e che il Gran Balì d'Ambasceria, Federico Herrera Rodrigues, sta dirigendo in maniera eccellente.

    Inspección de la Escuela Franciscana Sr Embajador de Taiwan y de la Soberana Orden de San juan de Jerusalen - Buenos Aires  

  • Ricerca Internazionale: Dirigenti ed Operatori.

    Il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (Cavalieri di Cipro, Rodi, Malta, San Pietroburgo: *Confederazione Mondiale*), gradirebbe entrare in contatto con Diplomatici, professionisti dei settori sanitari, legali, sociali ed umanitari, artisti, nobili, in tutto il Mondo, per poter sviluppare le proprie attività con l’apertura di *Commanderie e Balivati* negli Stati scoperti. (E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.Buone Feste.

  • Tanti affettuosi Auguri per il Suo 80° compleanno, Papa Francesco!

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  • Uso limitato ed illimitato delle decorazioni

    UNA POCO NOTA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

    SU “USO ILLIMITATO” E “USO LIMITATO” DELLE DECORAZIONI

     

     

    Nel 1959 la III Sezione Penale della Corte di Cassazione (23 aprile 1959, n° 2008, Reg. Gen. n° 3909/59) emise una sentenza circa gli “Ordini non nazionali”, molto spesso bistrattati, ove non abbiano l’avallo di una dinastia ex regnante di sicuro prestigio.

    Un autorevole commento di questa sentenza trovasi pubblicato nella Rivista Penale, annata 1961, II parte/ 1° fasc., come V § di un ampio articolo a cura di Emilio Furnò (Foro di Genova),

    Se ne riproduce il testo (pp. 58-62), che sarà seguito da un breve commento.

     

    Classificati “non nazionali” gli Ordini dinastici ereditari cadono sotto la disciplina dell’art. 7 della Legge 178/51, per cui i cittadini italiani non possono usarne, nel territorio della Repubblica, le onorificenze o distinzioni cavalleresche, loro conferite, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri.

    I contravventori sono puniti con l’ammenda sino a lire cinquecentomila. Trattandosi di contravvenzione, è applicabile l’art. 162

    C.P. che prevede l’oblazione con conseguente estinzione del reato.

    Ai fini dell’esatta interpretazione ed applicazione della summenzionata norma, occorre prendere in esame la natura della “autorizzazione” e dell’ “uso”, che essa stessa norma richiama.

    Il   provvedimento,  con   cui   il   Presidente   della   Repubblica autorizza l’uso delle onorificenze e distinzioni “non nazionali” ed estere, è un atto assolutamente discrezionale, rimesso all’esercizio di facoltà e prerogative proprie del Capo dello Stato. Ha la forma di decreto, come indica la Legge stessa, e si riallaccia all’analogo decreto reale di autorizzazione, previsto nell’ordinamento della cessata Monarchia. Ed ha la medesima funzione, che è quella di parificare alle onorificenze e distinzioni dello Stato quelle “non nazionali” ed estere. Infatti, ottenuta l’autorizzazione, il cittadino italiano ne gode il pieno diritto, che comporta la facoltà di non specificare l’onorificenza.

    Lautorizzazione deve essere promossa dall’interessato, con richiesta diretta al Presidente della Repubblica, tramite il Ministero per gli Affari Esteri, e corredata dai relativi documenti. Il Ministro dispone per   l’istruzione   della   pratica,   che   comprende   le   indagini   sulla personalità dell’istante, sulle sue condizioni sociali, etc. 

    La richiesta di autorizzazione può anche non essere accolta, data la discrezionalità assoluta del Presidente della Repubblica, il quale, nel concederla o denegarla, tiene conto di un complesso di circostanze, relative alla personalità del designato, alle sue benemerenze, alla sua posizione sociale, alle sue qualità morali,  politiche, etc.;e tiene altresì conto della posizione e dei rapporti con lo Stato estero, o con l’Ordine “non nazionale”, che ha concesso la distinzione. Ma la valutazione di tutte queste circostanze non viene espressa, poiché il provvedimento, affermativo o negativo,, non richiede né in realtà comporta mai alcuna motivazione.  Ciò  spiega  meglio  il  perché  contro  di  esso  non  sia esperibile   nessun   reclamo   né   in   via   amministrativa   né   davanti all’autorità giudiziaria. Ma proprio per questo la domanda di autorizzazione può sempre essere riproposta, poiché possono mutare od essere superate le ragioni, che hanno consigliato il precedente diniego, o possono essere accolte le eventuali ragioni proposte dall’interessato.

    Questo potere discrezionale rientra, come già accennato, nelle prerogative  del  Presidente  della  Repubblica  e  trova  la  sua giustificazione  nell’art.   87   u.   p.   Cost.   Rep.,   che   gli   riserva   il conferimento delle onorificenze dello Stato. Sebbene molto ampio, tuttavia non deve confondersi con la potestà di riconoscere o meno la validità dell’onorificenza oppure la legittimità del suo conferimento. La stessa Legge precisa, senza alcuna possibilità di dubbio, che si tratta di autorizzazione all’uso delle onorificenze “non nazionali” ed estere e non si tratta quindi di altro. Sarebbe del resto assurdo andare oltre i limiti fissati dalla Legge, perché di tutta evidenza è che il Capo dello Stato italiano non ha potere di sorta negli ordinamenti degli Stati esteri o degli altri soggetti di diritto internazionale. Comunque l’art. 7 della Legge 178/51 non consente di andare oltre la sua chiarissima lettera.

    Con il considerato potere, il Presidente della Repubblica ha in mano un efficace strumento per evitare abusi e per impedire che persone non  degne  godano  di   onori  a   parità  o   addirittura  a   disparità svantaggiosa per i concittadini. Efficace anche per equamente valorizzare, nel territorio dello Stato, Ordini equestri che si rendono benemeriti con attività di assistenza sociale o che danno lustro al paese per attività culturali, etc.  Utile infine per colmare certe disparità di trattamento fra  gli  stessi cittadini italiani, non  pochi  dei  quali,  pur avendo benemerenze, vengono trascurati dagli organi competenti alla proposta per le onorificenze dello Stato. Il che accade più spesso di quanto non sembri.

    Strumento, dunque, regolatore, sotto diversi, apprezzabili aspetti, ma non demolitore.

    Passando, ora, all’”uso” delle onorificenze “non nazionali” ed estere, bisogna vedere quale ne sia il concetto utile e se sia fondata la

    distinzione  fra   “uso   pieno”ed  “uso   limitato”,  elaborata  in   una recentissima sentenza penale della Corte Suprema Cassazione.

    Secondo questa autorevole sentenza, chiara ed accurata, la distinzione è portata dalla stessa Legge e scaturisce dal confronto fra l’art. 7 e l’art. 8.

    Osserva la Suprema Corte:

    Ed invero, mentre l’art. 7 stabilisce che i cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche, loro conferite in Ordini Esteri o non Nazionali, se non autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, l’art. 8 – nel porre   il   divieto   del   conferimento  di   onorificenze,  decorazioni  o distinzioni con qualsiasi forma e denominazione da parte di enti, associazioni o privati – punisce l’uso, in qualsiasi forma e modalità, di dette onorificenze, etc. Sicché, mentre l’art. 8 pone il divieto dell’uso in qualsiasi forma e modalità questo si esplichi, nell’art. 7 si prevede soltanto l’uso. Ora è evidente che se il legislatore ha inteso – accentuando la tutela repressiva nella seconda forma di reato – attenersi nell’art. 8 ad un concetto di uso più ampio, ne deriva, per le esigenze di una valutazione unitaria della norma, il carattere differenziale assegnato al concetto di “uso” nei due articoli 7 e 8. E si deve ritenere che il diverso significato, reso palese dalla semplice lettura delle due disposizioni, corrisponde ad un preciso diverso intento del legislatore che, se avesse voluto riferirsi ad un concetto di uso da applicarsi indiscriminatamente   nelle   diverse   situazioni,   non   avrebbe   avuto necessità alcuna di scendere ad una specificazione ulteriore, eliminando la possibilità di un uso in qualsiasi forma o modalità. Questa diversità di disciplina legislativa è certamente da porsi in relazione con quelli che sono  gli  scopi stessi della  tutela,  che  nel  caso  dell’art. 8  sono  più specifici e più intensi perché trattasi di onorificenze, che provengono da Ordini non riconosciuti né riconoscibili ( perché sostanzialmente enti privati) e per i quali è vietato lo stesso conferimento”.. 

    Così testualmente.

    Proseguendo nella sua attenta indagine, la Suprema Corte pone in  rilievo  che  il  conferimento  e  l’accettazione  delle  onorificenze  in parola non abbisognano di alcuna autorizzazione e sono fatti leciti produttivi, come tali, di effetti giuridici propri. Ma tali effetti non potrebbero consistere ed esaurirsi nell’aspettativa di ottenere l’”autorizzazione all’uso”, che non potrebbe nemmeno compiutamente configurarsi, trattandosi di atto assolutamente discrezionale, rimesso all’esercizio di facoltà e prerogative proprie del Capo dello Stato. 

    In altre parole, la Suprema Corte, rilevando il fatto storico, costituito dal conferimento e dall’accettazione dell’onorificenza, ne afferma la liceità e la conseguente efficacia giuridica,che non viene meno per l’eventuale mancanza dell’autorizzazione all’uso, la cui natura è già stata tratteggiata in questo scritto. Osserva di proposito la Suprema Corte che, se l’autorizzazione del Capo dello Stato riguardasse l’ uso in senso lato, comprensivo cioè del qualificarsi e del portare le insegne, occorrerebbe negare qualsiasi effetto giuridico all’accettazione, il  che  non  è  sostenibile,  dovendosi  ammettere  l’esistenza  di  un particolare “diritto soggettivo” che sorge con il conferimento e l’accettazione dell’onorificenza. Se ne deduce quindi la possibilità di un “uso limitato”, che si attua con la precisazione della specie e della qualità dell’Ordine e  del  titolo cavalleresco e  che  perciò non  urta contro gli interessi, posti a base della tutela penale.

    Le argomentazioni della Suprema Corte risultano ineccepibili, perché vanno alla radice del fenomeno, il quale, come si è detto più volte, è produttivo di effetti giuridici.

    E’ senza dubbio esatto che dal conferimento e dall’accettazione della onorificenza estera o non nazionale sorge un “diritto soggettivo dell’insignito”, sulla cui esistenza e legittimità non può influire, per le ormai note ragioni, la concessa o denegata autorizzazione del Capo dello Stato. Questi può soltanto consentire o negare il “pieno uso”delle esaminate onorificenze, il quale consiste nel diritto d’imporre l’ammissione in tutte le relazioni pubbliche o private.

    Si è già detto che l’autorizzazione parifica alle onorificenze dello Stato quelle estere o “non nazionali”; qui va precisato che la parificazione riguarda proprio l’uso, restando salvo l’ordine di precedenza stabilito nel protocollo ufficiale. L’autorizzazione, insomma, valorizza l’onorificenza estera o “non nazionale” nel territorio della Repubblica, assegnandole la più ampia portata.

    La mancata autorizzazione invece riduce l’uso dell’onorificenza “non  nazionale” o  estera, che  deve  pertanto essere  precisata nella specie e nella qualità e che non ha ingresso ufficiale nelle relazioni pubbliche e private. Resta una qualificazione privata, lecita ma sfornita di tutela giuridica. Non mancano situazioni analoghe.

    Nonostante il rigore circa l’uso dei titoli accademici e professionali, conseguiti all’estero, nessuno ha mai potuto negare ai titolari di qualificare, mediante opportuna specificazione, la natura e l’origine dei titoli stessi. Se è vero infatti che il laureato o il diplomato all’estero non può, senza la competente autorizzazione, inserirsi nelle rispettive categorie nazionali, nemmeno ai fini puramente onorifici, è altrettanto vero però che non viola alcuna legge , quando, sul biglietto da  visita,  carte  personali,  etc.,  o  comunque  nelle  relazioni  sociali indichi, con adeguata precisazione, il titolo o i titoli conseguiti. L’analogia è evidente giacché, sia nel caso di titoli accademici, etc., sia in quello delle onorificenze, il conferimento e l’accettazione non richiedono  alcuna  autorizzazione  preventiva  da  parte  dello  Stato italiano: ed entrambi i casi presentano fatti leciti, che sarebbe irragionevole non voler considerare neppure ai limitati effetti della pura e semplice qualificazione.

    Dalla impostazione, che precede, s’affaccia una non sterile distinzione tra diritto soggettivo ed interesse dell’insignito.

    Il primo è portato, come si è visto, dal conferimento e dall’accettazione dell’onorificenza, appartenente ad Ordine equestre “non  nazionale”  o  estero,  legittimo  nei  termini  sopra  precisati;  il secondo scaturisce dalla aspettativa, conseguente alla domanda di autorizzazione all’uso. L’uno comporta l’altro.

    Il  primo,  qualunque  ne  sia  la  misura  e  l’efficacia nell’ordinamento italiano, è sempre un diritto, che non può venire soppresso da nessun atto né del Presidente né del Parlamento della Repubblica italiana, poiché questi istituti non ne possono sopprimere la fonte, esistente al di fuori della loro influenza. Possono solo agire sulla misura del suo esercizio.

    Il secondo invece cade interamente nell’ordinamento italiano e si risolve in una semplice speranza, la cui realizzazione dipende dal potere insindacabile del Capo dello Stato; e non solo perché ancor più dipende dal potere, non meno insindacabile, del Ministro per gli Affari Esteri, competente a proporre l’autorizzazione nonché a rendere valido il decreto presidenziale, che da lui deve essere controfirmato ai sensi dell’art. 89 p.p. Cost. Potrebbe perciò accadere che la mancata autorizzazione non sia tanto dovuta al diniego del Presidente della Repubblica – il quale può ignorare persino l’esistenza della domanda – quanto  del  parere  sfavorevole  o  dall’inerzia  del  Ministro. Come potrebbe accadere che, nella successione dei Ministri, il successore del proponente sia di contrario avviso e si rifiuti di controfirmare il decreto presidenziale di autorizzazione.

    In queste situazioni, tutt’altro che improbabili, il disagio dell’interessato non trova alcun rimedio, non essendo previsto alcun reclamo né in via amministrativa né in via giudiziaria. Nel caso di onorificenza, concessa da Stato estero accreditato, potrebbe configurarsi il reclamo in via diplomatica. Ma, a parte il fatto che dovrebbe trattarsi di caso particolarissimo, non sembra ne sia conseguibile una risolutiva efficacia.

    Lorientamento della Suprema Corte – che merita piena adesione

    – ha, tra l’altro, il pregio di attutire l’eventuale eccesso di un potere così assoluto ed influenzabile; e tanto che non sembra rispondere ai principi informatori della Costituzione Repubblicana (artt. 2 e 3). Non si dimentichi che ogni Ministro deve di regola la sua nomina a considerazioni , spinte, intese, di natura politica, che lo accompagnano in tutta la sua attività. E, se è pensabile che il Presidente della Repubblica sappia elevarsi al di sopra delle varie correnti politiche – non mancano recenti esempi – tale distacco non può richiedersi al Ministro, politicamente responsabile verso il proprio Partito o verso le correnti di spinta.

    Nello stato di diritto, quale è la Repubblica Italiana, non è concepibile che ragioni  d’indole politica – o addirittura inafferrabili perché inespresse – possano prevalere, senza alcun reclamo, sull’interesse del cittadino, giustificato da un vero e proprio diritto, e persino quando sia sostenuto da autorevoli sentenze della Magistratura dello Stato stesso. Quando ciò accade – ed è accaduto come fra non molto si dirà – si crea, a dir poco, una inaccettabile indifferenza del potere  esecutivo  verso  il  potere  giudiziario,  la  quale  non  può  non incidere negativamente sulla comunità.

    E’ auspicabile che l’esercizio negativo del potere in parola venga vincolato all’obbligo di motivazione e che sia concesso adeguato reclamo. Ne verrà sicuramente migliorata la funzione, di cui sono stati già esposti i vantaggi, con la garanzia necessaria per il particolare interesse.

    A conclusione si osserva che l’uso, come sopra ristretto, mentre appaga una profonda esigenza di equità, assume di per se stesso la funzione di infrenare una troppo larga distribuzione di onorificenze non statuali>>.

     

    Fin qui il Furnò.

    E’ evidente che alcuni brani dello scritto sono ormai datati, essendo mutate – a distanza di tanti anni – modalità di presentazione d’autorizzazione, procedure, ecc.

    Altro elemento da considerare è il momento politico in cui fu scritto il saggio. Se la sentenza della Cassazione è dell’aprile del 1959 e lo studio è stato pubblicato nel 1961, ci troviamo nell’ epoca Fanfani (salvo le due parentesi Segni [15/2/1959-25/3/1960] e Tambroni [25/3/1960-26/7/1960]): l’ “apertura” a sinistra del dinamico esponente della DC impensieriva il ceto moderato, che tradizionalmente aspirava alle distinzioni cavalleresche.

    Ma veniamo alla sentenza.

    Posto che esistono Ordini “secundum legem” (quelli della Repubblica, della S. Sede, di Malta SMOM, del S. Sepolcro), Ordini “praeter legem”, non vietati in quanto di Stato estero o non-nazionali, e Ordini “contra legem”, appartenenti ad “enti, associazioni o privati “, il succo è questo: se a una degna persona è conferita una onorificenza, e questa viene accettata, ne scaturisce il diritto soggettivo dell’interessato all’uso. Per la normativa della 178/51 l’insignito presenta domanda di portabilità: se essa è accettata, ne consegue il diritto all ‘ “uso pieno” o “uso illimitato”, in tutte le occasioni pubbliche o private.

    Se la domanda non viene accettata, in quanto l’Ordine che ha conferito  l’Onorificenza  non  è  riconoscibile,  resta  il  diritto dell’interessato all’ “uso limitato” alla vita di relazione sociale.

    Come  non   viola  alcuna  legge   un   laureato  all’Estero,  che specifichi, su biglietti da visita o carta intestata, l’Università presso la quale ha conseguito il titolo, e la sua denominazione, così non viola alcuna legge l’insignito che, su biglietti da visita o carta intestata, specifica il suo grado, e l’Ordine che glielo ha conferito.

    Ne consegue che Ordini “non-nazionali”, che non possono essere riconosciuti in quanto non aventi i requisiti richiesti dal MAE, possono conferire onorificenze ugualmente, e l’ uso di esse deve essere, in ottemperanza alla sentenza, esclusivamente limitato alle circostanze private di relazioni sociali.

     

    Luglio 2010                                                                           r.r.

     

    (da www.famigliaromano.it/pdf/DivOrdCav2.pdf)